NORMATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE BANCHE DEL TEMPO

1 – PREMESSA

Durante la riunione del 21 febbraio 2015 del Coordinamento Regionale BdT della Sicilia, tenutasi a Catania, ho promesso che mi sarei dedicato alla ricerca di leggi e regolamenti inerenti le BdT e la loro iscrizione negli appositi registri ma il sopraggiungere dell’apertura  dello sportello di Sant’Agata Li Battiati e del concorso fotografico al Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania non mi hanno permesso di assolvere all’impegno preso con la dovuta solerzia.
Nello statuto della nostra BdT “Il tempo che vuoi” di Catania, si afferma: “… è costituita in qualità di Ente non profit di promozione sociale, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico e della legge 383/2000; dello stesso tenore l’Associazione nazionale delle BdT: “È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000.
Lo stesso dicasi di tantissime altre BdT di cui ho letto lo statuto e, logicamente si può asserire che le BdT sono “Associazioni di Promozione Sociali” (APS) e non associazioni di volontariato e/o associazioni di solidarietà familiare salvo modificarne lo statuto.
Ritengo, l’iscrizione, una condizione necessaria, per la stipula delle convenzioni o per l’accesso alla richiesta di benefit quali la richiesta del 5 per mille, o per la partecipazione a bandi pubblici per la realizzazione di progetti che rientrano nelle finalità previste dallo statuto dell’associazione.
Il registro nazionale e quelli regionali sono stati istituti dall’articolo 7 della legge 383 del 2000. Per iscriversi ai registri – sia nazionale che regionali – le associazioni devono possedere le caratteristiche definite dall’articolo 2, primo comma, della legge quadro: le associazioni di promozione sociale sono considerate quelle realtà organizzative costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Trattandosi di un argomento abbastanza ampio, e seguendo questo filo logico, ho individuato le seguenti leggi nazionali e, successivamente le leggi regionali che regolano la materia anche se persistono ancora dei vuoti normativi in alcune regioni, che non hanno attuato, oppure hanno attuato solo in parte, la normativa nazionale.
Di grande aiuto per l’espletamento di questo incarico è stato il Rapporto ISFOL Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori del giugno 2010, un documento molto dettagliato che compara le normative regionali della legge 383/2000 e la normativa fiscale delle (APS).
Il rapporto è il prodotto di un ricerca svolta per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Div. II Associazionismo e approvata dall’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo.
L’indagine è stata condotta dall’ISFOL – Area Risorse strutturali e umane dei sistemi formativi nel corso del 2008.

2 – NORMATIVE NAZIONALI: 

ed infine la L. 383/2000 che regolamenta le APS 

  • Legge 7 dicembre 2000, n. 383
    Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
    e il
  • Decreto 14 novembre 2001, n. 471
    Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell’articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

3 – NORMATIVE REGIONALI: 

Per le normative regionali, in primis ho completato la ricerca sulla Sicilia, seguita dal Piemonte e dalla Liguria ma con la successiva acquisizione del rapporto ISFOL mi è sembrato doveroso completare l’argomento aggiungendo le altre regioni e le due province autonome e, inserendo un breve commento in parte tratto dal Rapporto ISFOL.
Per commenti più approfondimenti si rinvia al summenzionato rapporto.
Mi auguro che il presente lavoro sia abbastanza esaustivo e non sia sfuggito qualche norma, in tal caso comunicatemelo per completezza della materia trattata.
Regioni e province in ordine alfabetico. 

Abruzzo 

L’Abruzzo prima del rapporto ISFOL aveva in vigore la LR n. 142/1996 (adesso abrogata) che contemplava le libere associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, turistiche, naturali e di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
Successivamente al rapporto ISFOL, il 15 marzo 2012 è entrata in vigore la L.R. 1 marzo 2012, n. 11 della Regione Abruzzo in attuazione della L. n. 383/2000, con l’istituzione del registro regionale e dell’Osservatorio sulle APS nell’ambito regionale e l’abrogazione della 142/96. 

Aosta 

Con la LR del 22 luglio 2005 n. 16, … la Valle D’Aosta ha riconosciuto il valore del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressione di partecipazione di solidarietà e pluralismo, ne ha promosso lo sviluppo e, salvaguardandone l’autonomia, ha favorito il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile.
La presente legge ha disciplinato contemporaneamente le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, rispetto alle quali si mostra nel complesso sufficientemente rispettosa e attuativa delle disposizioni di carattere nazionale, pur istituendo nuovi organismi. 

Basilicata 

Con LR n. 40 del 13 novembre 2009, la Regione Basilicata ha riconosciuto il ruolo delle Associazioni di Promozione Sociale e ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della L n.383/2000, ha dettato le norme per la promozione dello sviluppo delle stesse, salvaguardandone l’autonomia ed il pluralismo, favorendo altresì le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le APS operanti nel proprio territorio. 

Bolzano 

Con LP n. 11 del 1 luglio 1993, così modificata dal successivo art. 28 della legge provinciale n. 12 del 28 luglio 2003, la Provincia Autonoma di Bolzano ha riconosciuto e valorizzato la funzione sociale delle Organizzazioni di volontariato liberamente costituite, e l’attività di promozione sociale, svolta senza fini di lucro, prevalentemente nei settori indicati dalla legge stessa. 

Calabria 

La Regione Calabria non ha dato attuazione alla legge n. 383/2000, ma a sua implementazione ha disciplinato e riordinato gli interventi ed il servizio pubblico in materia sociale ed assistenziale, secondo i principi di uguaglianza e solidarietà al fine di garantire una migliore qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito , difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
Ha dato attuazione, invece alla L. n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato) con la LR del 26 luglio 2012, n. 33 dal titolo “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”  

Campania 

La Campania dopo il rapporto ISFOL ha emanato il regolamento del 12 ottobre 2011, n. 7 dal titolo “Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale”, in attuazione della legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 

Emilia Romagna 

Con LR n. 34 del 9 dicembre 2002, la Regione Emilia Romagna, ha riconosciuto il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne ha valorizzato la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
Più in particolare, la normativa regionale – ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 – ha dettato le norme per la valorizzazione dell’APS quale espressione d’impegno e pluralismo della società civile, nonché i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le APS, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni stesse.
Il contenuto della citata normativa regionale appare analitico, dettagliato, nonché rispettoso ed attuativo delle disposizioni di carattere nazionale. 

Friuli Venezia Giulia 

Il Friuli Venezia Giulia prima del rapporto ISFOL aveva dato parzialmente attuazione alla legge n. 383/2000 e all’istituzione del registro regionale delle APS, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della legge n. 383/2000, in attesa dell’adozione di una disciplina organica regionale dell’associazionismo di promozione sociale”.
Infatti, dopo la stesura del rapporto ISFOL, ha adottato una disciplina organica regionale del volontariato e dell’APS con la LR n.23 del 9 novembre 2012. 

Lazio 

Con LR n. 22 del 1 settembre 1999, modificata ed integrata dall’art. 31 della legge regionale 6/2/2003, n. 2, la Regione Lazio – “ispirandosi ai principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle APS)” – ha riconosciuto ed incentivato “l’associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di promozione umana, d’autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale” 

Liguria 

Con LR n. 30 del 24 dicembre 2004, la Regione Liguria ha riconosciuto e valorizzato il ruolo dell’APS come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendo il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale, di ricerca etica e spirituale. La stessa legge ha determinato altresì le modalità di partecipazione delle APS all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano, nonché ha istituito il registro regionale delle APS.
Con LR del 6 dicembre 2012, n. 42, (anche in questo caso successivo al rapporto ISFOL) ha emanato il Testo unico delle norme sul Terzo Settore.
La regione ha, inoltre, legiferato sull’integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Liguria con LR n. 26 del 1° agosto 2008 e con successiva delibera della giunta n. 1394 dell’11 novembre 2008, ha aderito al protocollo d’intesa per la costituzione del Coordinamento Nazionale Enti Locali e per il sostegno e la promozione delle Banche del Tempo vds. allegato. 

Lombardia 

Recentemente la Regione Lombardia è nuovamente intervenuta in materia con la legge del 14 febbraio 2008, n. 1, ha pubblicato il Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.
La Regione riconosce e promuove l’associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività, estendendo l’applicazione del capo III alle APS. 

Marche 

Con LR n. 9 del 28 aprile 2004, la Regione Marche ha riconosciuto il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne ha valorizzato la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale e le “definizione delle modalità per l’iscrizione nel Registro regionale delle APS, di cancellazione e per la revisione del Registro regionale. 

Molise 

Con LR n. 31 del 3 dicembre 2004, la Regione Molise – ai sensi della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 – ha disciplinato la materia concernente la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle APS.
Il contenuto della citata normativa regionale appare, nel suo complesso, rispettoso ed attuativo delle disposizioni di carattere nazionale. 

Piemonte: 

Con la LR del 7 febbraio 2006 n. 7, il Piemonte in attuazione della legge n. 383 del 2000, ha riconosciuto il valore delle Associazioni di Promozione Sociale come espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo.
Il contenuto della citata normativa, appare nel suo complesso abbastanza rispettoso ed attuativo delle disposizioni dettate dalla normativa nazionale.

Puglia
 

La LR n. 39 del 18 dicembre 2007 ha promosso l’associazionismo quale espressione di partecipazione, impegno, solidarietà e pluralismo, riconoscendone il valore sociale e l’autonomia, sostenendone le attività, sia quelle rivolte agli associati sia quelle rivolte a tutta la collettività per fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva. Il contenuto della presente legge appare nel suo complesso rispettoso ed attuativo delle disposizioni di carattere nazionale. 

Sardegna 

La Regione Sardegna non ha dato attuazione alla legge n. 383/2000, ma con LR n. 23/2005, ha realizzato con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica.
All’art.12 della predetta legge, la Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il ruolo delle APS di cui alla Legge n. 383/2000, sia nella programmazione degli interventi e servizi sociali che nella loro attuazione istituendo presso la Presidenza della Regione il registro regionale delle APS, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 383 del 2000.
Vds. Deliberazione n. 16/1 del 13.4.2008 e relativo allegato. 

Sicilia 

La Regione Sicilia non ha dato una precisa attuazione alla L. n. 383/2000, ma ad implementazione della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il D.P. Reg. n. 28 del ottobre 2005 (G.U. Reg. Sicilia n. 47 del 4/11/2005), si è proposta di realizzare un primo bilancio del triennio di avviamento della riforma sociale locale e di fornire al contempo, indirizzi strategici volti a consolidare il proprio sistema di welfare ed accompagnare il passaggio da una fase sperimentale ad un modello condiviso.
Tuttavia un riferimento esplicito alla legge n. 383/2000 è stato inserito nella LR del 31 luglio 2003, n. 10, avente ad oggetto le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia (vds. art. 14 e 16).
In particolare la legge regionale ha istituito presso l’Assessorato della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali, un registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale possono accedere le Associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statuari previsti dall’art. 3 della legge n. 383/2000, assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:
– dare impulso e attivare esperienze di auto-organizzazione sociale delle famiglie;
– promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione delle famiglie;
– favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell’attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.
L’intera normativa è contenuta all’interno del quaderno legislativo n.7 e sono le LR: 

  • del 28 aprile 2003, n. 6
    Istituzione dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
  • del 31 luglio 2003, n. 10,
    Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
     

NOTA: Con Legge 7 maggio 2015 n. 9 concernenti “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” è introdotto l’art. 64  dal titolo “Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”
Vds.PDF 

e i decreti assessoriali:

  • 2759 del 23 ottobre 2003
    Istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.
  • 835 del 31 marzo 2004
    Disciplina relativa alle modalità di tenuta del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.
     
  • 2563 del 21 ottobre 2015
    Istituzione del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

NOTA: Il 21 ottobre 2015, l’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Prof. Sebastiano Bruno Caruso ha firmato il decreto n. 2563 che istituisce il registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 7 della legge n. 383 del 07/12/2000 e alla l. r. n. 9 art. 64 del 07/05/2015.
Il successivo 6 novembre 2015 il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, Anno 69 n. 46
Vds. PdF 

Toscana 

Con LR n. 42-2002, la Regione Toscana, ha riconosciuto e valorizzato il ruolo dell’APS come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendo il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Con decreto del presidente della Regione è stato emanato il regolamento di esecuzione dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42” e il regolamentato della gestione del registro. 

Trento 

La Provincia autonoma di Trento non ha emanato una normativa organica di recepimento della legge n. 383/2000, tuttavia, con l’art. 3 bis della LP 8-1992 (così come aggiunto dall’articolo 89 della LP19 febbraio 2002, n. 1), nonché con deliberazione della Giunta provinciale 17 maggio 2002, n. 1077, la stessa Provincia ha previsto ed istituito il registro provinciale delle APS. 

Umbria 

Con la LR n. 22-2004 la Regione Umbria ha promosso lo sviluppo dell’associazionismo al fine di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti.
Nonostante lo sforzo di adeguamento alla normativa nazionale, il contenuto della citata normativa in diversi punti risulta poco rispettoso e solo parzialmente attuativo delle disposizioni della legge n. 383/2000.
La stessa regione ha emanato Attuazione dell’art.5 della summenzionata LR n. 22 e fac-simile domanda iscrizione al registro regionale delle APS. 

Veneto 

La Regione Veneto non ha adottato una normativa organica ed unitaria in materia di APS, ma è intervenuta sull’argomento in particolare con l’art. 43 della LR 13/09/2001, n. 27  … in cui istituisce, il registro regionale delle APS, stabilendo che l’iscrizione allo stesso è consentita ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 383/2000. 

Per chi lo desidera il Documento in PdF

Catania 26 giugno 2015 

Giuseppe Gentile