STATUTO ETS-APS

 

BANCA DEL TEMPO
“IL TEMPO CHE VUOI”
CATANIA

  

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE

 

 

STATUTO

 TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disposizioni generali

  1. In data 18 settembre 2012 è stata costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata: Banca del Tempo “Il Tempo che vuoi” (secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico e della legge 383/2000, ormai superata), con sede in Catania via Giovanna Condorelli n.46, ed uno sportello a Sant’Agata Li Battiati (CT) in piazza Giovanni Paolo II, presso una struttura comunale. L’Associazione risulta iscritta nel registro di Promozione Sociale della Regione Sicilia in data 23 dicembre 2015 al n. 013; C.F. n. 93183320873.
  2. Ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (aggiornato con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 30 Aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. del 28/06/2019 n. 58), meglio conosciuto come “Codice del Terzo Settore”, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, l’Associazione di Promozione Sociale de qua, d’ora in poi denominata solo Banca del Tempo o BdT per brevità, diventa Ente del Terzo Settore per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ma anche dell’attività di volontari, occasionali e non, esterni; la stessa ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, è punto di riferimento e ha come oggetto la diffusione del valore della solidarietà nella forma della reciprocità nonché di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.
  3. La Banca del Tempo sostiene attività di studio ed iniziative nel campo della tutela dei diritti civili, dell’assistenza sociale, della sicurezza, della promozione della cultura e dell’arte, dell’istruzione, delle pari opportunità e della formazione.
  4. La Banca del Tempo adotta l’acronimo P.S. – E.T.S. (Associazione di promozione sociale – Ente del terzo settore) nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, dopo la registrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
  5. La BdT e contraddistinta dal seguente logo: un albero stilizzato con 4 chiome verdi all’interno delle quali sono raffigurati da sinistra a destra, un attrezzo da lavoro, un cappello universitario, un innaffiatoio ed un atleta. Al centro del tronco, di color marrone e raffigurato un orologio. Alla base del tronco e visibile la scritta “Banca del Tempo” e “A.P.S. – E.T.S.”, mentre nella parte superiore dell’albero la scritta “Il tempo che vuoi”.
  6. La Banca del Tempo è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2
Sede

La Banca del Tempo ha sede legale in via Giovanna Condorelli, n° 46 – Catania; il codice fiscale è 93183320873.
La Banca del Tempo con delibera del Consiglio Direttivo può aprire sportelli nel comprensorio della città metropolitana di Catania nonché istituire sedi operative dell’Associazione in Italia e/o all’estero.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 Art. 3
Durata

 La Banca del Tempo ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

 Art. 4
Efficacia dello statuto 

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 5
Interpretazione dello statuto 

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Art. 6
Finalità

  1. La Banca del Tempo, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale attività di interesse generale di cui alle lettere I e W dell’art.5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 (Cod. Terzo Settore) e cioè:
    Lettera I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale;
    Lettera W): “… Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le altre banche del tempo di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53” e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. La Banca del Tempo, inoltre, può svolgere, nell’ambito delle attività di interesse generale, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle prime, sempre secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
    Gli organi deputati all’individuazione delle attività diverse che la BdT potrà svolgere sono l’assemblea e l’organo direttivo.
  3. La Banca del Tempo può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
  4. La Banca del Tempo è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, è punto di riferimento ed ha come oggetto la diffusione del valore della solidarietà nella forma della reciprocità nonché di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.
  5. La Banca del tempo, come anticipato, sostiene attività di studio ed iniziative nel campo della tutela dei diritti civili, dell’assistenza sociale, della sicurezza, della promozione della cultura e dell’arte, dell’istruzione, delle pari opportunità e della formazione.
    In particolare si propone di sostenere:
  • Gli incontri e gli scambi fra le diverse esperienze di cui al punto precedente e momenti di informazione/formazione;
  • Studi e approfondimenti tematici, ricerche anche in raccordo con strutture pubbliche o private, amministrazioni locali, partner istituzionali e non;
  • La valorizzazione del tempo come strumento per la costruzione di cittadinanza attiva, scambio di saperi anche in un’ottica di informazione/formazione e l’agire etico e solidale;
  • L’equità nelle relazioni di genere e le pari opportunità tra le persone;
  • Stili di vita più sostenibili e in armonia con le altre persone e con la natura.

Gli obiettivi individuati saranno perseguiti attraverso:

  • La valorizzazione delle esperienze sviluppate dalle Banche del tempo;
  • La creazione di raccordi e la promozione di studi comparativi, 1o sviluppo di progetti comuni;
  • La promozione della mobilità degli associati attraverso lo scambio di ospitalità.

 Art. 7
Norme per gli scambi

 L’unità di misura degli scambi tra i soci è il tempo impiegato nel dare e nel ricevere: un’ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un’ora, a prescindere dalla prestazione offerta.
I servizi offerti non dovranno mai poter essere configurati e neppure assimilati a rapporti di lavoro autonomo o subordinato ma devono mantenere le caratteristiche di prestazioni volontarie, ispirate alla solidarietà, all’amicizia ed alla reciprocità.
Nello svolgere i servizi prescelti, i soci devono assumersi tutte le responsabilità derivanti da essi (infortuni, incidenti, responsabilità civile verso terzi, ecc.), la BdT, pertanto, declina ogni responsabilità; potrà, invece, proporre forme assicurative agevolate.

 TITOLO III
GLI ADERENTI
 Art. 8
Ammissione dei Soci

  1. Possono essere soci dell’Associazione Banca del Tempo tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, enti pubblici ed altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, e che ne condividano le finalità e rispettino le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, nonché le delibere degli Organi.
  2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre APS; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  3. La Banca del Tempo non può disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, né prevedere il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa, né, infine, collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
  4. Sono soci della BdT coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
  5. Nella domanda di ammissione l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi. La domanda di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.
  6. Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato.
  7. L’interessato che ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea.
  8. L’adesione alla Banca del Tempo può cessare per:
  • Scioglimento dell’Associazione;
  • Recesso comunicato per iscritto dall’aderente al Consiglio Direttivo;
  • Decesso dell’aderente;
  • Delibera di esclusione assunta dall’Assemblea per comprovati motivi di incompatibilità, per contravvenzioni alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, nonché delle delibere degli Organi, o per altri comportamenti contrastanti con le finalità e i principi dell’Associazione.
  1. I soci che per qualsiasi causa cessino di appartenere alla Banca del Tempo non possono richiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati.

Art. 9
Iscrizione 

L’apertura del conto-tempo presso la Banca del Tempo si attiva all’atto dell’Iscrizione all’Associazione, diventando soci o correntisti.
Il correntista, a differenza del socio, non ha diritto di voto nelle assemblee e non può eleggere o ricoprire incarichi sociali.
La richiesta d’iscrizione si presenta per iscritto al consiglio direttivo al quale compete di approvare o meno l’iscrizione del nuovo socio o correntista.
L’iscrizione è della singola persona, maggiorenne, ma le prestazioni di servizio possono essere rivolte anche ai suoi familiari.
Come anzidetto, possono iscriversi come soci o correntisti anche enti pubblici, associazioni, enti privati senza scopo di lucro.

Requisiti richiesti:
Richiesta d’iscrizione;
Colloquio conoscitivo di ingresso, con raccolta di informazioni;
Lettura ed accettazione dello Statuto e del regolamento.
All’atto dell’iscrizione il nuovo socio o correntista riceve la Tessera e il Libretto assegni-tempo.

 Art. 10
Diritti e doveri 

 

Diritti: 

  1. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
  3. Ciascun socio ha un voto. I soci che siano enti del Terzo settore hanno diritto a più voti, secondo quando stabilito dal regolamento interno, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
  4. Ciascun socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  5. L’intervento all’assemblea da parte di un socio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; l’espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.
  6. Sia i soci che i correntisti hanno i diritti di informazione e di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
  7. Hanno, altresì, diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa.
  8. I soci e i correntisti offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto.
  9. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  10. Il corretto comportamento del socio e del correntista sia nei confronti degli altri iscritti, sia verso l’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, probità, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio direttivo.

I soci devono: 

  1. Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento interno nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
  2. Pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.

Art. 11
Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio o il correntista può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
  2. La quota a carico dei soci, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei Soci, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, esclusione o cessazione.
  3. Il socio o il correntista che, con i suoi atti e comportamenti, leda l’etica ed i principi ispiratori dell’Associazione, viene espulso dalla Banca del Tempo su decisione del Consiglio Direttivo, perdendo ogni diritto acquisito.
  4. L’esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, specificando le motivazioni dell’esclusione.
  5. Il socio o il correntista decade dalla sua condizione di associato nel caso in cui non rinnovi l’iscrizione o non versi la quota annuale prevista.

Art. 12
Responsabilità civile dei soci e dell’Associazione

La Banca del Tempo, nei confronti dei soci, ha soltanto il ruolo di messa in relazione delle persone e non di intermediazione per ciò che riguarda gli scambi. La responsabilità degli scambi, per quanto concerne la loro qualità, il rispetto dell’impegno, il comportamento tenuto, eventuali danni o infortuni intervenuti nel loro compimento, è in ogni caso a carico dei soci che li effettuano.
 

TITOLO IV
GLI ORGANI SOCIALI
Art. 13
Organi sociali

Gli organi della Banca del Tempo sono:

  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente;
  4. Collegio dei revisori dei conti;
  5. Collegio dei probiviri:

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 14
L’Assemblea
 

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci aderenti alla Banca del Tempo; l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; può essere ordinaria e straordinaria.
    Ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega, ogni socio non può avere più di tre deleghe.
  1. Le competenze dell’Assemblea dei soci sono regolate dall’art.25 del D.Lgs.117/2017 (Cod. del Terzo Settore); in generale, dunque, l’Assemblea dei soci:
  2. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  3. Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  4. Nomina e revoca, qualora previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  5. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  6. Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota a carico dei soci, che, come sopra detto, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, esclusione o cessazione.
  7. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. Delibera sull’esclusione dei singoli associati;
  9. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
  10. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  11. Delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione della Associazione;
  12. Approva il regolamento interno e le sue modifiche.
  13. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  14. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente della Banca del Tempo o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, inviato con congruo anticipo, che contiene giorno, luogo e ora dell’adunanza e l’ordine degli argomenti da trattare. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o Vice Presidente Vicario.

Art. 15
L’Assemblea Ordinaria 

  1. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, tramite il presidente della BdT o da chi ne fa le veci, per approvare il bilancio annuale; ciò, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
  3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
  4. L’Assemblea ordinaria delibera con votazione a scrutinio segreto o palese, se tutti i soci presenti sono d’accordo, per l’elezione delle cariche sociali e palese per tutte le altre decisioni.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
  6. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  7. L’Assemblea ordinaria, oltre che quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, può essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei rappresentanti degli associati.
  8. L’Assemblea, infine, può nominare quali soci onorari (senza diritto di voto) persone, associazioni ed enti che si sono prodigati a favore della Banca del Tempo.

Art. 16
L’Assemblea Straordinaria 

L’Assemblea straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione dell’associazione, o su richiesta motivata per iscritto e con l’indicazione dell’ordine del giorno, da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci iscritti, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L’assemblea Straordinaria:

  1. Delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;
  2. Delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione;
  3. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto;
  4. Delibera, infine, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sulla devoluzione del patrimonio residuo, con il consenso di almeno i tre quarti dei soci ad uno o più Enti del Terzo Settore.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 persone fisiche scelti tra i soci ovvero indicate dagli enti giuridici associati. La nomina degli Amministratori spetta all’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell’atto costitutivo. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
  2. Decadono dalla carica i membri sopra citati che, per qualsiasi motivo, perdano la qualità di soci e/o che non siano presenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed uno o più vice presidenti.
  4. Nel caso vengano eletti più vice Presidenti il Consiglio Direttivo nomina il Vice presidente Vicario.
  5. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi.
  6. Se, nel corso del triennio, vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Consiglio provvede a proporre l’integrazione: le proposte vengono discusse e messe all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
  7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con e-mail o fax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
  8. Il consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  9. Nomina al suo interno un segretario ed un tesoriere, quando ciò non è demandato all’assemblea dei soci.
  10. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
  11. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
  12. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
    Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è, infatti, generale.
    Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  13. Ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore i componenti dell’organo di Amministrazione, unitamente al Presidente, all’organo di Controllo ed ai Revisori dei Conti, sono responsabili nei confronti della Banca del Tempo, dei creditori, degli associati e dei terzi.
  14. FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo:

  1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
  2. Può nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  3. Predispone le bozze del bilancio di esercizio, redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo, documentando altresì il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  4. Delibera di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, secondo quanto disposto dall’art.36 del Cod. del Terzo Settore e fatto salvo, comunque, quanto disposto dall’art. 17 comma 5 ( il quale stabilisce che l’attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria); e, dunque, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
    In ogni caso spettano al Consiglio le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente, ove vi fosse, e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale la BdT.
  5. Può accettare, infine, erogazioni liberali di modico valore.

Art. 18
Presidente
 

  1. Il presidente, eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della Banca del Tempo nei confronti dei terzi ed in giudizio; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
  3. Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  4. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, senza oneri, rilasciandone liberatorie quietanze.
  5. Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  6. Prende decisioni urgenti, anche non di sua competenza, sottoponendole alla ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo;
  7. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio e ha la delega a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare l’apertura e le operazioni dei conti correnti bancari e postali.
  8. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.
  9. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 19
Presidente onorario

Ricopre la carica di Presidente Onorario, il Presidente che ha ricoperto con onore la carica per due mandati consecutivi, alla scadenza di questi.
Il Presidente onorario fa parte integrante del Consiglio Direttivo e in collaborazione con il Presidente ha il compito di curare i rapporti con gli Organi Istituzionali Nazionali e Internazionali.
Il Presidente onorario decade dalla sua carica qualora, per qualsiasi motivo, perda la qualità di socio della BdT.

Art. 20
Segretario e Tesoriere
 

Il Segretario e il Tesoriere, componenti del consiglio direttivo, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al segretario, in particolare, compete:

  1. La redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. La cura con tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. La redazione dei libri verbali, nonché del libro soci.

Al Tesoriere spetta il compito di:

  1. Tenere aggiornati i libri contabili;
  2. Predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 21
Collegio dei Revisori
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, eletti dall’Assemblea, che restano in carica per tre anni.
Essi hanno il compito di esaminare il bilancio consuntivo e la gestione finanziaria dell’Associazione, esprimono con proprio parere la congruità, ne relazionano all’Assemblea generale e inoltre vigilano sulla corretta applicazione e osservanza dello Statuto.

Art. 22
Collegio dei probiviri
 

  1. Il Collegio dei Probiviri, interviene sui casi di conflitti o di espulsione di soci o correntisti, arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
  2. Ne fanno parte due membri eletti tra i rappresentanti degli associati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 23
Risorse economiche
 

Le risorse economiche della Banca del Tempo sono costituite da:

  1. Quote e contributi degli associati;
  2. Eredità, donazioni e legati;
  3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. Rimborsi da convenzioni;
  10. Ogni altra entrata ammessa ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017;
    I beni ricevuti e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto, e, dunque, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché al rimborso delle spese per le singole attività svolte dagli associati a favore della Banca del Tempo.
    La BdT non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 TITOLO VI
IL BILANCIO
Art. 24
Bilancio
consuntivo e preventivo

 

I bilanci sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio consuntivo è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Le eventuali rimanenze finanziarie attive risultanti dal bilancio consuntivo approvato saranno interamente reinvestite per il perseguimento delle finalità associative ed inserite nel bilancio dell’anno successivo.
Nei casi in cui la Banca del Tempo intenda svolgere attività diverse rispetto alle principali, individuate nello statuto e nel suddetto D. Lgs. 117/2017, l’organo di amministrazione è tenuto a documentare nella relazione di missione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività stesse.
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 l’Associazione, i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, può redigere un rendiconto finanziario per cassa; diversamente per importi superiori sarà necessario documentare il bilancio con lo stato patrimoniale, il rendiconto economico e la relazione di missione.

 Art. 25
Bilancio sociale
 

E’ redatto solo nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26
Libri sociali
 

La Banca del Tempo, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali: libro soci e correntisti; libro dei verbali delle Assemblee; libro dei verbali del Consiglio direttivo; libro del bilancio; registro inventario dei beni.

 Art. 27
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

  1. La Banca del Tempo ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 TITOLO VII
VARIE
Art. 28
Scioglimento
 

Lo scioglimento della Banca del Tempo è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aderenti, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
L’Assemblea delibera, inoltre, in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Questa dovrà avvenire comunque a favore di altra Associazione del Terzo Settore non avente finalità di lucro e comunque con scopi analoghi o affini a quelli della BdT, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 29
Personale retribuito
 

Premesso che la Banca del Tempo ai fini dello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati; che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria ( ai sensi dell’art.35 comma 1 Codice del Terzo Settore; tutto ciò premesso,
La Banca del Tempo può avvalersi, tuttavia, di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017, e cioè, può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, purché, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non sia superiore al cinque per cento del numero degli associati.
I rapporti tra la Banca del Tempo ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione della stessa.

Art. 30
Volontari ed Assicurazione degli stessi e dei soci
 

  1. La Banca del Tempo oltre che dei soci può avvalersi di volontari, occasionali e non occasionali, esterni alla stessa, per lo svolgimento delle proprie attività.
    Detti volontari, se svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, devono essere iscritti in un apposito registro; agli stessi possono essere rimborsate dalla Banca del Tempo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
    Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
  2. I soci ed i volontari che prestano attività di volontariato presso la Banca del Tempo, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle proprie attività e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 Art. 31
Reti Associative

Le reti associative possono deliberare disposizioni derogatorie con riguardo al diritto di voto, alle deleghe e nelle materie di competenza dell’Assemblea; potranno in questi casi provvedere alle delibere in procedura semplificata.
In ogni caso, le deroghe dovranno rispettare i principi di democrazia, pari opportunità, uguaglianza degli associati ed elettività delle cariche.
Le reti possono prevedere nel loro statuto attività di monitoraggio degli Enti associati, promozione e sviluppo delle attività di controllo, autocontrollo ed assistenza tecnica nei confronti degli Enti associati. 

Art. 32
Altre disposizioni

L’associazione Banca del Tempo, può operare la propria trasformazione, fusione con altri Enti e scissioni, tenuto conto delle direttive di cui all’art. 98 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Disposizioni finali
 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, soprattutto quelle norme relative alle organizzazioni di promozione sociale (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Il soprastante statuto è stato registrato il 27 ottobre 2020 presso l’Agenzia delle Entrate di Catania al n. 4073 serie 3