Statuto

 

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Statuto 2018)

Articolo 1
Disposizioni generali

E’ costituita l’Associazione denominata “Banca del Tempo – Il tempo che vuoi”.
La sede dell’Associazione viene fissata nel Comune di Catania, in via Giovanna Condorelli, n° 46; è costituita in qualità di Ente non profit di promozione sociale, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico e della legge 383/2000.
La Banca del Tempo può aprire sportelli nel comprensorio della città metropolitana di Catania.
Sede di uno sportello è in Sant’Agata Li Battiati piazza Giovanni Paolo II, presso struttura comunale.
L’Associazione è disciplinata in base alle norme di questo Statuto ispirate ai principi della Costituzione ed ai criteri della trasparenza amministrativa.
Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all’art. 8.

 TITOLO II
FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

 Articolo 2
Finalità

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, ispira le norme del proprio ordinamento ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed ha come finalità la diffusione del valore della solidarietà nella forma della reciprocità, nonché di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.
In particolare oggetto di attività dell’associazione sono:
Iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e prestazioni fra i soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario, ed aventi come unità di misura il tempo impiegatovi;
Studi, ricerche ed attività pratiche volte a migliorare la qualità della vita personale e delle relazioni sociali;
Iniziative nel campo della cultura e dell’arte, delle pari opportunità e della formazione personale.
Scambi culturali e collaborazioni con altre associazioni e BdT, nazionali e straniere.
La forza della Banca del Tempo sta nell’offrire a ciascuno l’opportunità di affermare la propria identità dando valore a ciò che è, e può offrire; sta nel saper affrontare la solitudine e l’isolamento con l’accoglienza e l’amicizia; sta nel soddisfare bisogni che, per cause economiche, organizzative o personali, trovano difficoltà ad essere soddisfatti; sta nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale, radicata nella propria terra, eppure aperta e capace di accogliere forme culturali diverse. 

Articolo 3

Norme per gli scambi

 L’unità di misura degli scambi tra i soci è il tempo impiegato nel dare e nel ricevere: un’ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un’ora, a prescindere dalla prestazione offerta.
I servizi offerti non dovranno mai poter essere configurati e neppure assimilati a rapporti di lavori autonomo o subordinato ma dovranno mantenere le caratteristiche di prestazioni volontarie, ispirate alla solidarietà, all’amicizia ed alla reciprocità.
Nello svolgere i servizi prescelti, i soci dovranno assumersi tutte le responsabilità derivanti da essi (infortuni, incidenti, responsabilità civile verso terzi, ecc.); l’Associazione declina ogni responsabilità; potrà invece proporre forme assicurative agevolate.

TITOLO III

GLI ADERENTI

Articolo 4

Iscrizione

L’apertura del conto-tempo presso l’Associazione si attiva all’atto dell’Iscrizione all’Associazione, diventando soci o correntisti.
La richiesta d’iscrizione si presenta per iscritto al consiglio direttivo al quale compete di approvare o meno l’iscrizione del nuovo socio o correntista.
L’iscrizione è della singola persona, maggiorenne, ma le prestazioni di servizio possono essere rivolte anche ai suoi familiari.
Possono iscriversi come soci o correntisti anche enti pubblici, associazioni, enti privati.
Requisiti richiesti:
Richiesta d’iscrizione;
Colloquio conoscitivo di ingresso, con raccolta di informazioni;
Lettura ed accettazione dello Statuto e del regolamento.
All’atto dell’iscrizione il nuovo socio o correntista riceve la Tessera e il Libretto assegni-tempo.
Il correntista non ha diritto di voto nelle assemblee e non può eleggere o ricoprire incarichi sociali.

Articolo 5

Diritti e doveri

 I soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
I Soci e i correntisti hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa.
I soci e i correntisti offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il corretto comportamento del socio e del correntista sia nei confronti degli altri iscritti, sia verso l’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, probità, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Recesso/esclusione

 Il socio o il correntista può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato, una volta pareggiato il saldo delle prestazioni.
Il socio o il correntista che, con i suoi atti e comportamenti, lede l’etica ed i principi ispiratori dell’Associazione, viene espulso dall’Associazione su decisione del Consiglio direttivo, perdendo ogni diritto acquisito. L’esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, specificando le motivazioni dell’esclusione.
Il socio o il correntista decade dalla sua condizione di associato nel caso in cui non rinnovi l’iscrizione o non versi la quota annuale prevista.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli aderenti;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente.
Dette cariche saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti.

Articolo 8

L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all’Associazione; l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima o in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorrano almeno due ore fra la prima e la seconda convocazione.
L’assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto e quando viene convocata per deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea si riunisce quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario e/o opportuno, ovvero quando un decimo degli aderenti ne faccia richiesta motivata al Presidente.
Il Presidente convoca l’Assemblea a mezzo:
– avviso scritto da inviare con e-mail o Sms agli aderenti almeno 7 (sette) giorni prima del giorno
   fissato per l’adunanza;
– avviso affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima;
 L’Assemblea riunita in via straordinaria è validamente costituita quando intervengono i ¾ (tre quarti) degli aderenti.
L’Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. Ad ogni aderente spetta un voto.
I voti sono palesi, tranne quando l’Assemblea non lo ritenga opportuno.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.
Il verbale è conservato, a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Ogni socio aderente all’Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.
Nell’ambito dell’assemblea vengono eletti 2 revisori dei conti, con la funzione di controllo del bilancio, e 2 probiviri scelti fra i più anziani, per intervenire sui casi di conflitti o di espulsione di soci o correntisti.
Anche queste cariche sono rinnovabili ogni tre anni.
L’Assemblea può nominare soci onorari (senza diritto di voto) persone, associazioni ed enti che si sono prodigati a favore dell’associazione.

Articolo 9

Consiglio direttivo

E’ composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti. L’Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti fra i soci.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Nell’ambito del C.d. possono venire assegnate le cariche di segretario, tesoriere, responsabile informatico ed altri incarichi utili alla gestione della B.d.T. o ai suoi rapporti con l’esterno.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi.
Se, nel corso del triennio, vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Consiglio provvede a proporre l’integrazione: le proposte vengono discusse e messe all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il C.d. è l’organo che svolge le attività esecutive dell’Associazione, previste nello statuto o deliberate dall’Assemblea.
In particolare il C.d. ha le seguenti funzioni:

  1. elegge il Presidente;
  2. amministra il patrimonio dell’Associazione;
  3. predispone le linee programmatiche, con le relative relazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. delibera sull’ammissione o sull’esclusione dei soci o correntisti;
  5. nomina i Rappresentanti dell’Associazione in Enti pubblici o altri Organismi esterni.

Il C. d. delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Articolo 10

 Il Presidente

Rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Egli, con la collaborazione del C. d., ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell’Associazione, tenendo contatti con i cittadini del territorio. Il Presidente dura in carica 3 anni e può venire rieletto. In caso di assenza o impedimento le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.
Il presidente dimissionario, al termine del mandato è nominato presidente onorario.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 11

Indicazioni delle risorse economiche dell’associazione

Sono costituite da: beni immobili e mobili; contributi degli aderenti; donazioni e lasciti; contributi da privati; contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili.
Tutti i beni sono acquistati dall’Associazione e ad essa intestati.
Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
I contributi dei soci e dei correntisti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, che dà diritto alla tessera, il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo e ratificato dall’Assemblea e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all’organizzazione.
Le erogazioni libere in denaro, le donazioni, i lasciti testamentari sono approvate dal Consiglio direttivo e ratificate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Articolo 12

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono elaborati e proposti all’Assemblea dal Consiglio direttivo.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall’Assemblea ordinaria con voto palese.
Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione.

TITOLO VII

LIBRI SOCIALI

Articolo 13

Libri sociali

 L’Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali: libro soci e correntisti; libro dei verbali delle Assemblee; libro dei verbali del Consiglio direttivo; libro del bilancio; registro inventario dei beni.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

 Articolo 14

Rapporti con soggetti privati e pubblici

L’Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati e con enti pubblici al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Catania 21 dicembre 2018

_________________


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

(Statuto 2012)


Articolo 1 – Disposizioni generali

E’ costituita l’Associazione denominata “Banca del Tempo- Il tempo che vuoi.”.

La sede dell’Associazione viene fissata nel Comune di Catania, in via Giovanna Condorelli, n° 46; è costituita in qualità di Ente non profit di promozione sociale, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico e della legge 383/2000.

L’Associazione è disciplinata in base alle norme di questo Statuto ispirate ai principi della Costituzione ed ai criteri della trasparenza amministrativa. Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all’art. 8.

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

Articolo 2 – Finalità 

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, ispira le norme del proprio ordinamento ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed ha come finalità la diffusione del valore della solidarietà nella forma della reciprocità, nonché di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.

In particolare oggetto di attività dell’associazione sono:

Iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e prestazioni fra i soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario, ed aventi come unità di misura il tempo impiegatovi;
studi, ricerche ed attività pratiche volte a migliorare la qualità della vita personale e delle relazioni sociali
iniziative nel campo della cultura e dell’arte, delle pari opportunità e della formazione personale.
Scambi culturali e collaborazioni con altre associazioni e BdT , nazionali e straniere.

La forza della Banca del Tempo sta nell’offrire a ciascuno l’opportunità di affermare la propria identità dando valore a ciò che è, e può offrire; sta nel saper affrontare la solitudine e l’isolamento con l’accoglienza e l’amicizia; sta nel soddisfare bisogni che, per cause economiche, organizzative o personali, trovano difficoltà ad essere soddisfatti; sta nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale, radicata nella propria terra, eppure aperta e capace di accogliere forme culturali diverse.

Articolo 3 – Norme per gli scambi

L’unità di misura degli scambi tra i soci è il tempo impiegato nel dare e nel ricevere: un’ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un’ora, a prescindere dalla prestazione offerta.
I servizi offerti non dovranno mai poter essere configurati e neppure assimilati a rapporti di lavori autonomo o subordinato ma dovranno mantenere le caratteristiche di prestazioni volontarie, ispirate alla solidarietà, all’amicizia ed alla reciprocità.
Nello svolgere i servizi prescelti, i soci dovranno assumersi tutte le responsabilità derivanti da essi (infortuni, incidenti, responsabilità civile verso terzi, ecc); l’Associazione declina ogni responsabilità; potrà invece proporre forme assicurative agevolate.

TITOLO III – GLI ADERENTI

Articolo 4 – Iscrizione

L’apertura del conto-tempo presso l’Associazione si attiva all’atto dell’Iscrizione all’Associazione, diventando Soci.
La richiesta d’iscrizione si presenta per iscritto al consiglio direttivo al quale compete di approvare o meno l’iscrizione del nuovo Socio.
L’iscrizione è della singola persona, maggiorenne, ma le prestazioni di servizio possono essere rivolte anche ai suoi familiari.
Possono iscriversi come soci anche enti pubblici, associazioni, enti privati.

Requisiti richiesti:

richiesta d’iscrizione;
colloquio conoscitivo di ingresso, con raccolta di informazioni;
lettura ed accettazione dello Statuto e del regolamento.

All’atto dell’iscrizione il nuovo Socio riceve la Tessera e il Libretto assegni-tempo.

Articolo 5– Diritti e doveri 

Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa.

I Soci dell’Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il corretto comportamento del Socio sia nei confronti degli altri aderenti, sia verso l’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con onestà, probità, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 – Recesso/esclusione

Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato, una volta pareggiato il saldo delle prestazioni.

Il Socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l’etica ed i principi ispiratori dell’Associazione, viene espulso dall’Associazione su decisione del Consiglio direttivo, perdendo ogni diritto acquisito. L’esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio, specificando le motivazioni dell’esclusione.

Il Socio decade dalla sua condizione di associato nel caso in cui non rinnovi l’iscrizione o non versi la quota annuale prevista.

TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 7- Indicazione degli organi sociali 

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli aderenti;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente.

Dette cariche saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti

Articolo 8 – L’Assemblea 

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione; l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima o in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purchè decorrano almeno due ore fra la prima e la seconda convocazione. L’assemblea è’ straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto e quando viene convocata per deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea si riunisce quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario e/o opportuno, ovvero quando un decimo degli aderenti ne faccia richiesta motivata al Presidente. Il Presidente convoca l’Assemblea a mezzo:

– avviso scritto da inviare con e-mail o Sms agli aderenti almeno 7 (sette ) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza;

– avviso affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima;

Gli avvisi devono contenere l’ordine del giorno.
L’Assemblea riunita in via straordinaria è validamente costituita quando intervengono i ¾ (tre quarti) degli aderenti.
L’Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. Ad ogni aderente spetta un voto. I voti sono palesi, tranne quando l’Assemblea non lo ritenga opportuno.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore. Il verbale è conservato, a cura del Presidente nella sede dell’Associazione e trascritto sull’apposito registro.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.
Nell’ambito dell’assemblea vengono eletti 2 revisori dei conti, con la funzione di controllo del bilancio, e 2 probiviri scelti fra i più anziani, per intervenire sui casi di conflitti o di espulsione di soci. Anche queste cariche sono rinnovabili ogni tre anni.

Articolo 9 – Consiglio direttivo

E’ composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti. L’Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti fra i soci. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Nell’ambito del C.D. possono venire assegnate le cariche di segretario, tesoriere, responsabile informatico ed altri incarichi utili alla gestione della B.d.T. o ai suoi rapporti con l’esterno. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi. Se, nel corso del triennio, vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Consiglio provvede a proporre l’integrazione: le proposte vengono discusse e messe all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Il C.d. è l’organo che svolge le attività esecutive dell’Associazione, previste nello statuto o deliberate dall’Assemblea degli aderenti.
In particolare il C. d. ha le seguenti funzioni:

a) elegge il Presidente;
b) amministra il patrimonio dell’Associazione;
c) predispone le linee programmatiche, con le relative relazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) delibera sull’ammissione o sull’esclusione dei Soci;
e) nomina i Rappresentanti dell’Associazione in Enti pubblici o altri Organismi esterni.

Il C. d. delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Nella fase di costituzione dell’associazione il Consiglio direttivo viene formato dai soci fondatori, le cariche vengono assegnate fra i suoi membri, e permangono per tre anni fino alla convocazione assembleare per il rinnovo.

Articolo 10 – Il Presidente 

Rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Egli, con la collaborazione del C. d. , ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell’Associazione, tenendo contatti con i cittadini del territorio. Il Presidente dura in carica 3 anni e può venire rieletto. In caso di assenza o impedimento le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.

TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 11- Indicazioni delle risorse economiche dell’associazione

Sono costituite da: beni immobili e mobili; contributi degli aderenti; donazioni e lasciti; contributi da privati; contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili. Tutti i beni sono acquistati dall’Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, che dà diritto alla tessera, il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo e ratificato dall’Assemblea; e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all’organizzazione.

Le erogazioni libere in denaro, le donazioni, i lasciti testamentari sono accettate dal Coordinamento e ratificate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – IL BILANCIO

Articolo 12 – Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono elaborati e proposti all’Assemblea dal Consiglio direttivo. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall’Assemblea ordinaria con voto palese. Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione.

TITOLO VII – LIBRI SOCIALI

Articolo 13 – libri sociali

L’Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali: libro soci; libro dei verbali delle Assemblee; libro dei verbali del Consiglio direttivo; libro del bilancio; registro inventario dei beni.

TITOLO VIII – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 14 – Rapporti con soggetti privati e pubblici

L’Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati e con enti pubblici al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Catania, 18-09-2012